L’assunzione della contemporanea difesa di due soggetti portatori di interessi obiettivamente configgenti (nella specie, il fallimento ed una controparte del fallimento medesimo), determina l’esteriorizzazione di una situazione ambigua e violativa dei doveri professionali dell’avvocato, il quale deve astenersi dall’assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti (art. 37 c.d.f.), nonché – più in generale – informare la propria condotta ed attività professionale ai parametri comportamentali della lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.).
L’illecito ex art. 37 del c.d.f., norma che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, prescinde, per la relativa configurazione, dalla ricorrenza di un danno, dando rilievo unicamente alla condotta dell’avvocato. La circostanza, in concreto, dell’assenza di un pregiudizio può al più rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 14 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 27 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 14 Marzo 2007
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