Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.

Ai fini dell’accertamento della violazione del principio generale secondo cui l’Avvocato è tenuto ad evitare l’assunzione di incarichi professionali verso un proprio assistito, la posizione di contrasto nei confronti dell’ex cliente, che va valutata caso per caso, deve essere assoluta ed attuale, giacché, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema corte e del CNF, il conflitto deve riguardare interessi “che devono essere comunque attuali e concreti”. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 19 aprile 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 25 settembre 2002, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 25 Settembre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 19 Aprile 2001
Giurisprudenza CNF

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