L’avvocato che incassi, non autorizzato titoli di credito del proprio cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, a nulla rilevando l’eventualità che egli abbia in precedenza avvisato la parte assistita della disponibilità presso il proprio studio dei predetti titoli. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 170
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 27 Giugno 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 12 Novembre 1999
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