Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Contrazione di debito con il cliente – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Sottrazione beni all’esecuzione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

L’avvocato che contragga debiti con il cliente e non li soddisfi, sottragga beni alla procedura esecutiva esperita per il predetto mancato pagamento e ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 luglio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 10 marzo 1999, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 10 Marzo 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Luglio 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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