Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Contestuale difesa di due soggetti con interessi contrastanti – Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. – Fattispecie- Accordo simulatorio – Difesa congiunta

L’assunzione della difesa contemporanea di due soggetti con interessi contrastanti, o che, in virtù di accordo simulatorio, debbano apparire contrastanti, costituisce la negazione stessa della funzione dell’avvocato, il quale deve perseguire fedelmente gli interessi del suo cliente e solo quelli, e, pertanto, vìola non soltanto i canoni generali di correttezza e probità ma anche quelli di decoro e dignità esteriori della professione, di cui l’articolo 37 c.d. è puntuale espressione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 4 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 140

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 23 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 04 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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