Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che nello stesso procedimento presti la propria attività a favore di parti in situazioni processuali anche soltanto formalmente antagonistiche. (Nella specie è stata ritenuta idonea la sanzione della censura in sostituzione della più grave sanzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 7 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 28 novembre 1998, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 28 Novembre 1998 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 07 Novembre 1996 (sospensione)
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