Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto d’interessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che si avvalga del rapporto fiduciario instaurato con il cliente per svolgere a proprio favore utilità economiche e porsi in conflitto d’interessi con lo stesso. (Nella specie il professionista aveva indotto il cliente ad intestargli fittiziamente alcuni beni e successivamente aveva negato la simulazione; è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BUCCICO), sentenza del 9 gennaio 1998, n. 1

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– codice: art. 9

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 07 Settembre 2016 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21962 del 30 Luglio 2021 (respinge)