Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto d’interessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che si avvalga del rapporto fiduciario instaurato con il cliente per svolgere a proprio favore utilità economiche e porsi in conflitto d’interessi con lo stesso. (Nella specie il professionista aveva indotto il cliente ad intestargli fittiziamente alcuni beni e successivamente aveva negato la simulazione; è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BUCCICO), sentenza del 9 gennaio 1998, n. 1

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Barcellona PG chiede se possa essere prodotta in giudizio dai difensori dei convenuti una PEC con proposta di abbandono del giudizio non sottoscritta dalla parte, inviata agli stessi dal difensore dell’attore, considerato che, successivamente l’attore, costituitosi in giudizio con un nuovo procuratore, ha riproposto tutte le domande senza tenere conto della proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 26 del 26 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 11 Giugno 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 28 Marzo 2011 (avvertimento)