Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che si avvalga del rapporto fiduciario instaurato con il cliente per svolgere a proprio favore utilità economiche e porsi in conflitto d’interessi con lo stesso. (Nella specie il professionista aveva indotto il cliente ad intestargli fittiziamente alcuni beni e successivamente aveva negato la simulazione; è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BUCCICO), sentenza del 9 gennaio 1998, n. 1
– codice: art. 40
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020
Illecito procurare droga ai propri praticanti
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Ricci Roberto), decisione n. 37 del 23 Giugno 2017
Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente
CDD di Bologna (pres. Gonelli Sergio, rel. Farolfi Francesco), decisione n. 9 del 14 Novembre 2016