Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto d’interessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che si avvalga del rapporto fiduciario instaurato con il cliente per svolgere a proprio favore utilità economiche e porsi in conflitto d’interessi con lo stesso. (Nella specie il professionista aveva indotto il cliente ad intestargli fittiziamente alcuni beni e successivamente aveva negato la simulazione; è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BUCCICO), sentenza del 9 gennaio 1998, n. 1

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 08 Febbraio 1994 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 02 Dicembre 1991 (sospensione)