Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita Conflitto d’interessi – Confusione interessi di natura commerciale con attività professionale – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che intrattenga con il proprio cliente rapporti di carattere economico e commerciale estranei al mandato professionale, così snaturando l’attività difensiva. (Nella specie, considerata la mancanza di precedenti del ricorrente, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Lecce, 22 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 18 novembre 1998, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 18 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 22 Giugno 1996
Giurisprudenza CNF

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