Al fine di integrare la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d. – nella specie applicabile ratione temporis nella formulazione ante riforma – deve ritenersi sufficiente il carattere meramente potenziale del conflitto di interessi, cosicchè anche il solo rischio, ovvero la possibilità astratta del suo insorgere, vale a determinare la violazione deontologica, configurando la predetta norma, nell’ambito delle controversie familiari, un obbligo assoluto di astensione (nella specie, la ricorrente aveva assistito un coniuge nel giudizio di separazione per poi assumere la difesa dell’altro coniuge nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel contesto di una fattispecie che la giurisprudenza del Consiglio ha sempre ritenuto riprovevole). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 23 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BAFFA), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 21 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 23 Maggio 2006
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