Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Azione contro un cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che assuma un incarico contro un suo cliente. (Nella specie, in considerazione del fatto che l’attività dell’avvocato si è limitata soltanto al tentativo di conciliazione, peraltro non riuscito, e che l’avvocato è stato assolto da altri addebiti, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 16 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 13 maggio 2002, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 16 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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