Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma la difesa di un coniuge in un giudizio di separazione dopo aver assistito l’altro coniuge in un precedente analogo giudizio, lasciato estinguere dal difensore, e utilizzando le informazioni acquisite nello svolgimento del mandato precedente; a nulla rilevando che egli avesse inviato una missiva di rinuncia al primo incarico, considerando che le modalità della rinuncia non rispettavano il diritto di difesa e corretta informazione dell’assistito. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 263

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 03 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 23 Aprile 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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