Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Comunicazione falsa al cliente su accordo transattivo – Apposizione firma falsa di girata su assegno – Trattenimento somme del cliente a compensazione di onorari – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che, a seguito di una transazione con l’assicuratore di controparte, abbia omesso di comunicare al cliente i termini reali dell’accordo intervenuto, abbia apposto sull’assegno rilasciato dall’assicuratore al cliente una falsa firma di girata ed abbia quindi trattenuto arbitrariamente una somma sproporzionata per il soddisfacimento delle sue spettanze. (Nella specie, anche in considerazione del comportamento del professionista che ha restituito quanto dovuto, è stata ritenuta congrua la sospensione per la durata di mesi otto in sostituzione di quella per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Bergamo, 23 gennaio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 10 luglio 1997, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 10 Luglio 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 23 Gennaio 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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