Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi non dovuti a mezzo di azioni giudiziali nei confronti del cliente peraltro ammesso al gratuito patrocinio. (Nella specie, in considerazione della dichiarazione di prescrizione relativa ad un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 16 Giugno 2003 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Settembre 1999 (sospensione)
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