Deve ritenersi del tutto inammissibile sotto il profilo deontologico, poiché connotata da imprudenza, dal conflitto di interessi e dal dispregio delle regole dell’autonomia, la condotta del professionista che, in costanza di mandato professionale ricevuto dal proprio cliente al fine di assisterlo nelle trattative per la compravendita di beni immobili, induca il medesimo alla consegna del prezzo concordato per l’acquisto, dichiarando, contrariamente al vero, di conoscere della materiale esistenza delle garanzie pretese dal cliente stesso ai fini del pagamento del prezzo, e rilasciando propria personale garanzia di restituzione dell’importo successivamente non onorata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 12 luglio 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 06 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 12 Luglio 2004
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