Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Attività senza procura – Richiesta di compenso per attività non svolta – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che svolga attività difensiva benché non gli sia stata conferita alcuna procura ad litem, e inoltre chieda compensi per attività non svolta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 28 novembre 2001, n. 238

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 28 Novembre 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 15 Ottobre 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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