Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che svolga attività difensiva benché non gli sia stata conferita alcuna procura ad litem, e inoltre chieda compensi per attività non svolta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 ottobre 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 28 Novembre 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 15 Ottobre 1998 (censura)
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