Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Attività senza procura – Richiesta di acconti non giustificati – Emissione di titoli senza copertura – Illecito deontologico.

L’avvocato che svolga attività difensiva pur non avendo ricevuto una procura, richieda acconti ingiustificati ed emetta assegni privi di copertura per restituire le somme indebitamente ricevute, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 23 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 27 settembre 1999, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 27 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 23 Giugno 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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