La normativa in materia di astensione dall’attività professionale prevede che il professionista che non intenda aderire alla astensione debba informare il giudice e la controparte, onde permettere a quest’ultima di intervenire e dare atto che intende aderire all’astensione, così evitando danni al cliente.Pertanto l’avvocato che adempie a tale dovere informativo non incorre in nessuna violazione deontologica. (Nella specie è stata annullata la sanzione della censura). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 262
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 13 Dicembre 2000 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 17 Novembre 1997 (censura)
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