Non pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che accetti un incarico contro un ex cliente il quale è solo formalmente parte del giudizio, essendo invece altra l’unica vera parte sostanziale in relazione alle domande proposte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 10 settembre 1998, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 10 Settembre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Novembre 1996
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