Il professionista che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme di spettanza del cliente ricevute in ragione del suo mandato, che emetta assegni poi andati protestati, che ometta di adempiere al mandato ricevuto e svolga attività professionale in periodo di sospensione disciplinare, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense e merita la cancellazione. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Monza, 22 gennaio 1996, 2 ottobre 1996, 18 dicembre 1995, 8 maggio 1995, 6 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Siciliano), sentenza del 11 luglio 1998, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 11 Luglio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 06 Maggio 1996
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