Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente e ne restituisca una parte dopo un notevole lasso di tempo, trattenendo le altre a compensazione di onorari. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per due mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Gazzara), sentenza del 11 luglio 1998, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 11 Luglio 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Maggio 1996 (sospensione)
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