Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che si appropri di una somma di denaro avuta in ragione del suo mandato. (Nella specie, in considerazione della grave situazione familiare, dei buoni precedenti, della successiva restituzione delle somme, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 23 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel.GUIDI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 23 Ottobre 1998 (sospensione)
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