Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione somme – Autenticazione firma falsa su quietanza – Illecito deontologico – Attenuanti.

L’avvocato che autentichi una firma falsa su quietanza transattiva e trattenga somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie, in considerazione del grave stato di salute del professionista, del suo ravvedimento e della completa restituzione delle somme trattenute integrate dagli interessi legali la sanzione della sospensione per mesi otto è stata sostituita con la sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 27 settembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRÌ), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 06 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 27 Settembre 1996 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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