Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei doveri di dignità e decoro propri della classe forense, il professionista che apponga la firma falsa del cliente su un atto transattivo e richieda al proprio assistito una somma di denaro quale corrispettivo delle prestazioni svolte per ottenergli, in via stragiudiziale, il riconoscimento dei danni derivanti da incidente stradale, sottacendo peraltro di aver già percepito dall’avversaria compagnia assicuratrice le relative spettanze. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi sei e stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 19 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Bonzo), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 08 Febbraio 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 19 Febbraio 1997 (sospensione)
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