Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Apposizione di firma falsa del cliente su transazione e su assegno – Trattenimento somme a compensazione di onorari – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che abbia apposto sull’atto di transazione e quietanza e sull’assegno rilasciato dall’assicuratore le firme false del cliente, ed abbia quindi consegnato, solo dopo numerose richieste, una parte del denaro incassato trattenendo arbitrariamente l’altra parte per il soddisfacimento delle sue spettanze. (È stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 15 aprile 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 13 maggio 1998, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 13 Maggio 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 15 Aprile 1996
Giurisprudenza CNF

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