Il professionista che anticipa al cliente, con assegni parzialmente in bianco, le somme che questi dovrebbe percepire dalla controparte al perfezionarsi dell’accordo transattivo, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di indipendenza, autonomia e probità propri della classe forense, con confusione dei propri interessi con quelli del cliente. (Nella specie in considerazione dell’assenza di ogni forma di locupletamento la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 10 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Buccico), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 220
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 23 Dicembre 1998 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 10 Febbraio 1997 (sospensione)
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