Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accaparramento clientela – Dovere di riservatezza – Attività contro ex-clienti – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

L’avvocato che prema sul cliente affinché lo nomini in sostituzione di un collega in una controversia contro un suo ex-cliente, che esprima confidenze e giudizi su quest’ultimo, che suggerisca al cliente comportamenti atti a sottrarre ingenti somme di denaro alla garanzia dei creditori e che inoltre trattenga somme dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro della classe forense. (Nella specie considerati i buoni precedenti disciplinari, l’età dell’incolpato, e l’eliminazione degli effetti dannosi dei fatti addebitati è stata ridotta la sanzione della sospensione da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 25 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 3 dicembre 1998, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 03 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 25 Novembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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