Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di espletare il mandato ricevuto abbandonando la difesa del suo assistito, adducendo come giustificazione l’irregolarità dei bolli sulla procura ricevuta. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita con la sanzione della censura) (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 22 Maggio 2001 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Dicembre 1998 (sospensione)
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