In presenza di una formale delega conferita dal cliente al proprio difensore quale indicatario ex art. 1188 c.c. per l’incasso della somma dovuta dalla parte debitrice con contestuale liberazione della stessa, unitamente alla circostanza dell’esplicito invito al soccombente ad erogare l’importo direttamente al legale, deve ragionevolmente presumersi, sino a prova contraria, che il pagamento sia effettivamente finalizzato a regolare i rapporti tra cliente ed avvocato. Conseguentemente, va esclusa la configurabilità di un comportamento deontologicamente scorretto nel contegno del professionista che, formalmente delegato dal proprio cliente, riceva dalla controparte soccombente il pagamento dell’importo risultante dal provvedimento giudiziale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Busto Arsizio, 2 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 02 Dicembre 2005
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