Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rifiuto ingiustificato di accettazione di pagamento di credito – Accanimento giudiziale – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense l’avvocato che rifiuti un assegno circolare offerto in pagamento di un credito e consequenzialmente assoggetti la parte debitrice a quattordici pignoramenti al fine di ottenere complessivamente una somma di importo largamente superiore. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisone C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 3 maggio 1999, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 03 Maggio 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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