Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rifiuto del pagamento parziale – Vessatorietà – Illecito deontologico – Sussiste.

Il rifiuto del pagamento parziale, benché costituisca un diritto del creditore, a norma dell’art. 1181 c.c., si appalesa inutilmente vessatorio laddove, in concreto, non risponda ad effettive ed esplicitate ragioni di tutela della parte creditrice. Invero, se la disciplina dei diritti del creditore deve essere esaminata alla stregua delle norme del codice civile, altro e autonomo è il doveroso esame degli aspetti deontologici in sede di procedimento disciplinare (nella specie, il professionista, con una serie di comportamenti vessatori, dava luogo ad una serie di iniziative con strettissima cadenza temporale (ad horas), aggravando la situazione debitoria della controparte, nonostante la presenza di una garanzia ipotecaria e l’offerta di saldo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 22 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 18 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 22 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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