Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in atti di causa rivolga avvertimenti e intimidazioni alla controparte e al testimone. (Nella specie il professionista non si era limitato, per la difesa del cliente, a produrre una querela o denuncia, ma aveva in una lettera intimidito il testimone, prospettandogli le conseguenze che sarebbero potute derivare da una dichiarazione mendace, affinché modificasse quanto dichiarato; è stata ritenuta congrua, anche in considerazione della buona fede del professionista, la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 28 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 248
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 09 Dicembre 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Aprile 1997 (sospensione)
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