Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Lodo arbitrale – Omessa collaborazione – Violazione del dovere di riservatezza – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato in un collegio arbitrale, non collabori tempestivamente con i colleghi componenti del collegio, facendo scadere inutilmente il termine per l’arbitrato medesimo, e comunichi alla parte che lo aveva nominato arbitro, e al suo difensore, la corrispondenza scambiata con gli altri componenti del collegio arbitrale. (Nella specie considerando che l’avvocato è stato assolto da altri capi di incolpazione, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 28 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 maggio 2003, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 14 Maggio 2003 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 28 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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