Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi in missive espressioni offensive e minacciose nei confronti della controparte e del collega. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 5 giugno 2000, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 05 Giugno 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Luglio 1997 (sospensione)
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