Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che contatti direttamente la controparte e con questa concluda un accordo transattivo omettendo di avvisare il collega avversario. (Nella specie è stato assolto l’avvocato in quanto da una approfondita analisi si è rilevato che lo stesso aveva avvisato il collega avversario, lo aveva contattato ripetutamente e gli aveva partecipato l’intenzione di chiudere con una transazione la controversia, peraltro nell’interesse della controparte medesima). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 18 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRI’), sentenza del 13 maggio 2002, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 18 Novembre 1997
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