Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Accanimento giudiziale – Omessa risposta alla richiesta di quantificazione della somma dovuta dalla controparte debitrice – Notifica di precetto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente in base ad un decreto ingiuntivo emesso, non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia 4 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 219

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 19 Ottobre 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 04 Ottobre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment