Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente in base ad un decreto ingiuntivo emesso, non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 219
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 19 Ottobre 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 04 Ottobre 1999 (avvertimento)
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