Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che produca, insieme alla comparsa conclusionale, documenti senza darne atto nel verbale d’udienza, così non consentendo alla controparte l’esercizio del diritto del contraddittorio. (Nella specie anche in considerazione del ravvedimento e delle scuse formulate dal professionista incolpato la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 16 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 27 giugno 2003, n. 190
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 16 Novembre 2001 (censura)
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