Avvocato – Norme deontologiche – rapporti con la controparte – Omesso adempimento obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere all’obbligazione assunta nei confronti della controparte, a nome e per conto della propria cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Giugno 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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