Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto e non configurante ipotesi di accanimento giudiziale l’avvocato che ometta di presentare la rinuncia alla esecuzione nei confronti della controparte debitrice se la stessa pur provvedendo all’estinzione del debito non vi abbia adempiuto secondo le modalità stabilite. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che aveva tardato nella presentazione della rinuncia alla esecuzione in quanto il debitore aveva provveduto al pagamento del suo debito con un assegno su conto corrente e non in contanti o con assegno circolare come pattuito). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 15 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 04 Febbraio 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 15 Ottobre 2002
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