Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Minaccia azioni sproporzionate o vessatorie – Illecito deontologico.

L’art. 48 del c.d.f., al fine di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte, consente al difensore di rivolgere alla controparte l’intimazione ad adempiere sotto comminatoria di azioni, istanze o denunce, con il limite, però, che non siano minacciate azioni o iniziative sproporzionante o vessatorie. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dell’avvocato che in una lettera di diffida indirizzata alla controparte si riservi di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti invece privi di penale rilevanza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 gennaio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 27 Ottobre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Gennaio 2007
Giurisprudenza CNF

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