Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che invii una diffida ad adempiere direttamente alla controparte e ad un terzo omettendo di darne comunicazione al collega avversario. (Nella specie è stato assolto il professionista che non aveva informato della diffida il collega per mero errore organizzativo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 25 Marzo 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Novembre 1999
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