Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante l’avvocato che promuova azioni esecutive nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione, o un’offerta di pagamento, o addirittura un pagamento mediante assegno circolare, atteso che la deontologia professionale ben può vietare comportamenti che, sotto altri profili penalistici o civilistici, non appaiono in contrasto con la legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 luglio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 27 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 09 Luglio 2007
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