Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e non consono alla dignità professionale l’avvocato che invii alla controparte una missiva minacciando azioni eccessive e spropositate per indurre la controparte ad una determinata azione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Cassino, 7 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GUIDI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 256
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 07 Ottobre 1997 (avvertimento)
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