L’avvocato che in atti di causa usi espressioni offensive nei confronti della controparte pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.; la eventuale provocazione può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione). (Nella specie, è stata confermata la sanzione della censura e sono state considerate offensive le espressioni “stralunamenti”, “inondazione di carta inutile”, “temperamento aggressivo senza una preparazione culturale…”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 luglio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 310 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Luglio 2001 (censura)
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