Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Espressioni offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in scritti difensivi usi espressioni offensivi verso la controparte, a nulla rilevando l’eventuale reciprocità delle offese. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti e di decisioni assunte in casi analoghi dal C.N.F., la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Rimini, 26 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 12 giugno 2003, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 26 Gennaio 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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