Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Espressioni forti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che usi nei confronti della controparte toni particolarmente accesi e offensivi, pur in una realtà familiare segnata da forti tensioni. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lucca, 21 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERI), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 06 Ottobre 1999 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 21 Giugno 1996 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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