Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esercizio dell’attività professionale mediante l’ausilio di collaboratori – Dovere di controllo – Assenza di suità della condotta – Irrilevanza – Fattispecie – Attività di parcellazione

La responsabilità del professionista che si avvale di altri per l’espletamento di attività che rientrano nel suo mandato è responsabilità che si giustifica quale manifestazione dell’obbligo di controllo del comportamento altrui, né, in senso contrario, può in alcun modo rilevare il difetto di suità della condotta (art. 3 c.d.f.), atteso che volontarietà non significa che la volontà deve presidiare la produzione dell’effetto, quanto piuttosto il se dell’atto. (In applicazione di tale principio, il C.N.F. ha ritenuto che il demandare a terzi l’attività di parcellazione costituisce piena e consapevole manifestazione dell’esistenza di una volontà di porre in essere una sequenza causale che, in potenza, può dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, quali, nello specifico, l’esposizione di importi eccessivi e per giunta nemmeno corrispondenti all’attività professionale effettivamente espletata). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 13 aprile 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 19 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 13 Aprile 2008
Giurisprudenza CNF

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