Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Dovere di vigilanza sui collaboratori

Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono deontologicamente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui, giacché l’eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 16 Gennaio 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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